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Risarcimento 183.000€ oltre spese e interessi: nullità su conti corrente operativi sin dagli Anni ‘80. Tribunale Padova

Tribunale di Padova
Sentenza n. 1082/2022 del 06/06/2022
Giudice Dott.ssa Margherita Longhi

 

Risarcimento a favore del correntista.

Il Tribunale di Padova ha condannato un istituto bancario al risarcimento di 183.000 euro, (oltre ad interessi di legge, spese legali e consulenza) per interessi illegittimi e competenze di finanziamento non dovute.

L’esito della vertenza si manifesta piuttosto interessante in quanto tra le varie riguarda vari conti corrente, in particolare due c/c affidati, operativi sommariamente dagli Anni ’80 sino al 2012.

L’azienda si rivolgeva allo Studio Pinaffo per ottenere una perizia econometrica su conti corrente al fine di poter affrontare il contenzioso bancario,  il quale – dopo la mediazione obbligatoria dall’esito negativo – veniva radicato presso il Tribunale di Padova.

 

La perizia econometrica sui conti corrente aveva evidenziato la presenza di numerose illiceità:  emergevano interessi usurari a causa del superamento del tasso soglia, applicazione di pratiche anatocistiche plurime illegittime, con capitalizzazione multipla di varie forme di interessi e competenzeirregolarità negli addebiti per commissioni di massimo scoperto e affini (CIV, DIF).

Dalle analisi peritali bancarie emergeva anche la nullità di ulteriori remunerazioni, quali  ad esempio gli interessi ultralegali (ovvero i cosiddetti interessi convenzionali praticati dalla banca),  la incorretta pratica dello ius variandi (cioè l’applicazione di condizioni  economiche peggiorative per il correntista in corso di rapporto, senza adeguata pattuizione),  l’imputazione di valute differite illegittime (che andavano a dilatare artificiosamente il debito effettivamente  ascrivibile al correntista),  addebito di spese, competenze e remunerazioni varie non validamente pattuite (e pertanto illegittime).

 

La Banca, negando ogni addebito ed affermando di aver mantenuto una condotta esemplare nel corso dei rapporti, aveva depositato  già in sede di mediazione obbligatoria una serie di contratti di conto corrente, che venivano approfonditamente analizzati e contestati tecnicamente dallo Studio Pinaffo.

L’istituto sosteneva che le contestazioni proposte dall’azienda, e dai difensori, fossero completamente superate anche a causa della prescrizione, poiché i rapporti di conto corrente erano stati operativi in tempi relativamente lontani.

 

La Dott.ssa Tiziana Pinaffo veniva nominata quale CTP – Consulente Tecnico di Parte e seguiva lo sviluppo della causa durante l’intero iter, affiancando l’azienda ed i legali con puntuali osservazioni tecniche in replica alle difese avversarie, quali la memoria di comparsa e costituzione, le memorie ex art 183 CPC.

Durante la causa il Tribunale istruiva la CTU tecnico contabile, successivamente integrata per due ulteriori volte, nominando due diversi CTU.

In tutte e tre le CTU tecnico contabili, i consulenti nominati d’ufficio dal giudice, confermavano le difformità e le lacune contrattuali già evidenziate dalla Dott.ssa Tiziana Pinaffo e, di conseguenza,  il ricalcolo contabile rettificato riconosceva all’azienda ampia parte delle contestazioni contenute nell’ambito delle perizie di parte originariamente redatte dallo Studio Pinaffo.

Anche in tema di prescrizione, le strategie difensive poste in atto sotto il profilo tecnico dallo Studio Pinaffo, hanno consentito il riconoscimento della restituzione al correntista di significativa parte delle competenze illegittimamente addebitate: questo nonostante i rapporti di conto corrente fossero stati operativi molti anni addietro.

 

Infine la causa si concludeva con l’emissione della suddetta sentenza, attraverso la quale la banca veniva condannata a risarcire il correntista per gli addebiti illegittimi perpetrati nel corso del rapporto a causa delle varie illiceità.
Tra le varie il giudice riconosceva l’illegittimità dell’anatocismo, di ampia parte delle pattuizioni contrattuali e degli interessi ultralegali (ovvero in sostanza la nullità degli interessi contrattuali a tasso banca), delle commissioni di massimo scoperto ed affini, dello ius variandi e di varie competenze, spese e remunerazioni illecitamente addebitate al correntista.

Nella sentenza il giudice disponeva anche il risarcimento, a favore del correntista, delle spese legali e delle consulenze tecniche di parte e CTU.

 

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