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Indeterminatezza contrattuale su 6 Leasing. Risarcimento 202.000,00€. Trib. Udine.

Tribunale di Udine

Sentenza n. 376/2020 del 09/04/2020

Giudice Dott.ssa Irma Giovanna Antonini

 

Indeterminatezza contrattuale dichiarata su 6 leasing

 

Indeterminatezza contrattuale e annullamento degli interessi di finanziamento leasing.
L’assenza della corretta pattuizione del piano di ammortamento, la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo, la difettosa pattuizione dei giorni e delle formule del calcolo degli interessi, nonché difetti nella pattuizione della clausola di indicizzazione sul tasso variabile ed altri parametri di calcolo, travolgono con la nullità per indeterminatezza il contratto di finanziamento.
Detta nullità comporta il ricalcolo degli interessi sul finanziamento secondo l’art. 117 TUB, con eliminazione di tutte le somme indebitamente pagate dalla parte finanziata a titolo di interessi e remunerazioni a favore dell’istituto.

La causa riguardava vari contratti di finanziamento sotto forma di leasing stipulati da un’azienda presso un istituto bancario.
L’azienda convocava a giudizio l’istituto, sulla base della perizia econometrica redatta dallo Studio Pinaffo.
L’istituto finanziario negava ogni addebito e sosteneva, come di prassi, che i rapporti fossero oggetto di prescrizione.

La Dott.ssa Tiziana Pinaffo seguiva la causa, in affiancamento tecnico al legale, durante l’intero percorso e veniva altresì nominata CTP a tutela dell’azienda nell’ambito della CTU istruita per verificare sei rapporti di leasing.

Infine la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, n. 376/2020 del 09/04/2020, Giudice Dott.ssa Irma Giovanna Antonini, la quale accoglie la domanda di indeterminatezza dei contratti di finanziamento e degli interessi , sostenuta nell’elaborato tecnico peritale redatto dallo Studio Pinaffo e nei successivi atti difensivi.

Prima ancora, anche la CTU aveva confermato la correttezza delle contestazioni tecniche sollevate.

La sentenza stabilisce un risarcimento di circa 202.000,00€ all’azienda, oltre a spese di lite.

 

Indeterminatezza interessi: il testo della sentenza 376/2020.

 

Dice la sentenza (si riportano i passaggi più significativi):

<<Nella fattispecie in esame, nel corso dell’istruttoria svolta, la consulente tecnica d’ufficio – con un’analisi che si ritiene di condividere integralmente – ha evidenziato i profili di indeterminatezza della clausola di indicizzazione al tasso pattuita tra le parti sulla base delle seguenti osservazioni.

Innanzitutto, la clausola di cui alla lettera D, per ciascun contratto, fa riferimento a un piano finanziario che, tuttavia, non è stato mai fornito all’utilizzatore. In mancanza di tale piano, deve ritenersi che non sussistano tutti gli elementi tali da consentire la ricostruzione a priori di un piano finanziario univoco, di talché appare impossibile determinare il debito residuo in linea capitale alla scadenza di ciascuna rata, in rapporto al quale dovrebbero poi calcolarsi le variazioni del canone. Più precisamente, con riferimento alle modalità di calcolo, dal contenuto dei contratti non emerge se sia stata pattuita una base temporale legata all’anno civile di 365 giorni, ovvero all’anno commerciale di 360 giorni. La differenza, pur non portando a differenze macroscopiche, impone comunque di ritenere che, sulla base delle previsioni contrattuali, non sia possibile individuare un piano finanziario univoco. In ogni caso, l’eventuale circostanza che la differenza di risultato tra un piano e l’altro possa essere minima deve ritenersi irrilevante, essendo decisivo che comunque tale differenza sussista.

Deve poi osservarsi che il testo contrattuale risulta contraddittorio con riferimento alla metodologia di calcolo per la determinazione dei differenziali da indicizzazione e, segnatamente, non chiarisce se il piano finanziario contrattuale debba essere adeguato secondo il metodo della ripianificazione finanziaria propria – prevedendo il ricalcolo dell’intero piano di ammortamento a ogni scadenza periodica, sia della quota interesse, sia della quota capitale, al nuovo tasso – ovvero impropria – in cui le quote capitale e i debiti residui periodici restano quelli fissati nel piano originario. La clausola pattuita tra le parti, infatti, per come formulata, da un lato, prevede che il piano finanziario contrattuale venga adeguato “ad ogni variazione dell’indice”, con ciò apparendo riferirsi al metodo della ripianificazione finanziaria propria, dall’altro, stabilisce che il calcolo ad ogni variazione sia fatto con riferimento “al capitale che residua in base all’originario piano finanziario”, come invece avviene nella ripianificazione impropria. Ne consegue una evidente ambiguità della clausola anche sotto questo profilo, tale da avere determinato un’applicazione della stessa sostanzialmente discrezionale da parte della Banca, che pur l’ha predisposta.

Ancora, si osserva che nel contratto di leasing n. 229341 del 21/11/2001 e nel successivo verbale di consegna del 30/01/2003 non è stato indicato alcun tasso. Negli altri quattro contratti, il tasso – indicato quale “tasso eff.” – non corrisponde né al T.A.N. né al tasso interno di rendimento; inoltre, il testo contrattuale non precisa se il tasso indicato vada utilizzato come T.A.N. o come tasso interno di rendimento.

Da ultimo, ulteriori profili di incertezza riguardano la quotazione dell’Euribor, non essendo stati specificati nel contratto né la fonte cui fare riferimento, né come risolvere l’ipotesi in cui il giorno da prendere in considerazione sia festivo, né infine quale sia effettivamente il giorno di riferimento atteso che la data di scadenza del canone, secondo le previsioni contrattuali, viene in rilievo esclusivamente per la determinazione del capitale che residua, non anche per le quotazioni del parametro.

Tutti gli elementi considerati impongono di ritenere che le clausole di indicizzazione dei canoni, di cui alle lettere D e L dei cinque contratti di leasing in esame, siano indeterminate, poiché non consentono di individuare in maniera univoca gli effetti economici dell’indicizzazione. In tal senso, su una simile clausola di indicizzazione, si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (Cass. n. 16907 del 25/06/2019).

Come è stato appurato in concreto, mediante indagine da parte della consulente tecnica d’ufficio, la formulazione delle clausole de quibus ha riservato alla Banca un margine di libertà d’azione, di talché la ricostruzione dei singoli piani finanziari – astrattamente ipotizzabile in più versioni – è stata in concreto possibile solo valutando l’applicazione che ne ha fatto Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. nel caso concreto.

L’indeterminatezza della clausola nel senso appena indicato determina la nullità della stessa e, precisamente, del tasso di interesse in essa contenuto, non solo ai sensi della disciplina generale ex art. 1418 c.c., ma anche ai sensi dell’art. 117 T.U.B., il quale prevede al comma 4 l’obbligo di indicare “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati”. Nell’ipotesi di inosservanza del comma 4, deve applicarsi il tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7, come espressamente previsto.

Tra i differenti computi effettuati dalla C.T.U. sulla base del quesito formulato deve, dunque, applicarsi quello effettuato sub b), che prevede la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti ex art. 117, comma 7, T.U.B., con riferimento alla data di stipula del contratto. Invero, la soluzione sub a) non può condividersi, dovendosi ritenere che la clausola di indicizzazione – nonostante la separata contabilizzazione degli addebiti derivanti dalla stessa – sia inscindibilmente legata alla determinazione del tasso contrattuale, con il quale costituisce un tutt’uno. Non possono, pertanto, elidersi sic et simpliciter le fatture relative all’indicizzazione, atteso che la nullità della clausola di indicizzazione determina la nullità dell’intero tasso contrattuale. Nemmeno può applicarsi la soluzione sub c) della consulenza tecnica d’ufficio, poiché il tasso sostitutivo cui fare riferimento è quello dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, come previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. ratione temporis vigente, in relazione a tutti i contratti in esame.

Nell’ambito dei conteggi operati dalla consulente tecnica d’ufficio sub b), devono condividersi le scelte operative dalla stessa effettuate e, precisamente, devono condividersi la scelta di un metodo di calcolo su 360 giorni e l’applicazione di un tasso nominale diverso da quelli riportati nei singoli contratti, che tuttavia consenta di chiudere i piani di finanziamento a zero con il rispetto degli sviluppi temporali pattuiti tra le parti, nonché gli ulteriori accorgimenti applicati dalla C.T.U. e meglio descritti nella relazione peritale (si v., in particolare, pag. 26 dell’elaborato).

Deve, poi, preferirsi, tra le due opzioni di calcolo effettuate dalla C.T.U. sub b), quella che utilizza il metodo della ripianificazione finanziaria propria, atteso che – nella contraddittorietà del contenuto letterale della clausola sul punto, come già sopra indicato – deve ritenersi applicabile la soluzione più favorevole all’utilizzatore, dovendosi rimarcare la funzione protettiva della nullità disposta dall’art. 117 T.U.B., la cui ratio è quella di tutelare il contraente debole (il cliente) dalla possibilità che la Banca si riservi uno spazio discrezionale (e, sostanzialmente, arbitrario) nell’applicazione delle clausole dalla stessa unilateralmente predisposte

[…]

Alla luce delle osservazioni svolte, richiamati i conteggi svolti dalla C.T.U., […] s.r.l. ha diritto alla restituzione da parte di [Banca] della somma di € 201.918,61, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente pagate in ragione delle clausole attinenti al tasso contrattuale di cui alle lettere D e L dei contratti sopra individuati, da ritenersi nulle per le ragioni considerate.

L’ulteriore domanda attorea, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi per difformità tra l’I.S.C. espresso nei contratti e quello in concreto applicato, deve ritenersi assorbita in ragione dell’accoglimento della precedente domanda, che già comporta la dichiarazione di nullità dell’intera clausola relativa al tasso contrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 117, comma 7, T.U.B. e diritto dell’attrice alla ripetizione delle somme indebitamente pagate>>.

 

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