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Dichiarata nullità contratti di due mutui per indeterminatezza. Risarcimento circa 35.000€ alla parte finanziata. Tribunale Belluno

Tribunale di Belluno

Causa R.G. n. 824/2017, sentenza datata 17/06/2021

Giudice Dott.ssa Barbara Mertens

 

Indeterminatezza contratti mutuo e conto corrente: nullità interessi. La causa riguardava una coppia di soggetti privati, i quali avevano contratto presso un istituto bancario dei finanziamenti, tramite mutui e apertura di credito in conto corrente (di circa 10.000,00€).

Il Tribunale accoglieva le contestazioni sollevate dallo Studio Pinaffo, dichiarando nulli per indeterminatezza contrattuale gli interessi addebitati presso due mutui (in quanto i contratti contenevano dei difetti nella pattuizione originaria).

Il giudice accoglieva anche la domanda riguardante la nullità delle illiceità che si erano verificate in merito ai contratti di conto corrente ed all’addebito di interessi e competenze non dovute all’interno del rapporto.

Il Tribunale di Belluno stabiliva, con sentenza del 17 giugno 2021, il risarcimento complessivamente dovuto dalla banca ai soggetti finanziati per complessivi €35.000 circa, compresa restituzione delle spese legali e di consulenza. Il giudice stabiliva anche il risarcimento ai clienti del 50% delle spese di consulenza tecnica di parte.

Prima dell’avvio della causa, a seguito delle risultanze di perizie tecnico-finanziarie redatte dallo Studio Pinaffo, i clienti formalizzavano dapprima alla banca un reclamo in merito alle criticità riscontrate nei contratti di mutuo e conto corrente.
Entrambi i reclami, però, venivano respinti dall’Istituto di Credito.

Veniva pertanto attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva anch’esso con esito negativo, in quanto la banca comunicava di non aderire.

I coniugi si vedevano così pertanto costretti a citare in giudizio la banca dinanzi al Tribunale di Belluno, lamentando varie illiceità sui rapporti di finanziamento, secondo quanto emerso dagli elaborati peritali redatti dallo Studio Pinaffo.

La banca si costituiva in giudizio, rigettando ogni accusa, e ritenendo che i rapporti fossero tutti interamente prescritti.

Il Tribunale, ritenendo meritevoli di approfondimento le contestazioni sollevate dalla coppia, istruiva una CTU tecnico contabile, nell’ambito della quale la Dott.ssa Tiziana Pinaffo veniva chiamata a svolgere il ruolo di CTP a favore della parte finanziata.

Per quanto riguarda due mutui, il CTU confermava l’indeterminatezza contrattuale, le lacune riferite al piano di rimborso e ammortamento sostenute con tenacia dallo Studio Pinaffo nella perizia econometrica originariamente redatta.

In sostanza varie clausole contrattuali, riguardanti la remunerazione economica del prestito, risultavano difformi, carenti del requisito di univocità e/o lacunose.

Il CTU ammetteva la correttezza di quanto affermato dallo Studio Pinaffo, ovvero che in assenza di precisi ed univoci criteri (da pattuirsi in sede contrattuale), un piano di rimborso o di ammortamento può dare luogo a varie soluzioni possibili con esborsi monetari e tassi di interesse tra loro differenti (facendo venire meno il requisito di univocità della pattuizione, il quale richiede che ogni clausola identifichi un ammontare certo – e privo di interpretazioni – in relazione al pagamento della prestazione di denaro).

Per tali ragioni il CTU accoglieva le contestazioni tecniche della parte finanziata, ritenendo che la pattuizione contrattuale fosse indeterminata.
In particolare dice la sentenza, con riferimento alle risultanze a cui era pervenuto il CTU:
“In risposta al quesito volto a verificare se il tasso corrispondeva ai requisiti di sufficiente determinatezza ai sensi dell’art. 1346 c.c., il consulente ha concluso nel senso dell’indeterminatezza come prospettata da parte attrice [ndr – parte finanziata] evidenziando che, relativamente alle modalità di determinazione del piano di rimborso non risultano indicati tutti gli elementi necessari e che non risulta depositato il piano di ammortamento.
Il CTU ha pertanto effettuato un calcolo alternativo degli importi dovuti, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB […] quantificando […] il credito in favore di parte attrice […].
Infine, in riferimento al contratto di mutuo del 14.07.2004 il CTU […] ha concluso per la sua indeterminatezza, quantificando […] il credito in favore dell’attrice.”

Il giudice ha pertanto convalidato gli accertamenti effettuati dal CTU, condannando La banca a risarcire la parte finanziata per quanto pagato in eccedenza rispetto ai finanziamenti.

Anche per il conto corrente, il CTU confermava le tesi esposte dallo Studio Pinaffo, ovvero che ampia parte degli addebiti risultanti presso il conto corrente erano viziati da varie illiceità.

In particolare anche il CTU confermava la contestazione dei correntisti secondo la quale la commissione di massimo scoperto non risultava efficacemente pattuita, in quanto deficitaria di tutti i criteri di calcolo necessari.
Allo stesso modo, anche l’anatocismo trimestrale perpetrato dalla banca durante il rapporto di conto corrente, risultava affetto da nullità.

Inoltre risultava l’addebito presso il conto corrente di varie spese e commissioni non dotate di efficacia pattizia.

Pertanto venivano sottoposte a nullità gli interessi e le competenze non dovute, con ricalcolo del saldo di conto corrente.

Pertanto, accogliendo buona parte delle osservazioni esposte dallo Studio Pinaffo, il CTU procedeva a ricalcolare il saldo di conto corrente eliminando le forme di anatocismo, gli addebiti per commissione di massimo scoperto, le spese e le commissioni non legittime, riconteggiando interessi passivi di entità minore ed accreditando altresì gli interessi attivi (a favore del correntista) derivanti dalle rettifiche (le quali conducevano in attivo il saldo di conto corrente).

 

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