9:00 - 18:00

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì

049.720457

Per informazioni e consulenze

Decreto ingiuntivo opposto. Trasformato saldo di conto negativo a +338.000€ a favore del correntista. Combattuta prescrizione (rapporto anno 1986). Tribunale Brescia.

Tribunale di Brescia
Causa R.G. n. 21543/2012, sentenza del 05/05/2022
Giudice Dott.ssa Elena Fondrieschi

 

La banca si rivolgeva al Tribunale di Brescia presentando due ricorsi per decreto ingiuntivo, nell’intento di ottenere il pagamento da un’azienda di varie posizioni debitorie imputate all’impresa stessa.

Tra i vari debiti, per complessivi 180.000,00€ circa rispetto ai due decreti ingiuntivi, figurava anche lo scoperto di conto corrente affidato, risalente al 2008, il cui saldo passivo ammontava a circa -€4.500 a debito del correntista.

L’impresa si rivolgeva alla Dott.ssa Tiziana Pinaffo per attuare le difese tecniche del caso ed opporre il decreto ingiuntivo tramite l’ausilio degli avvocati.
Altresì lo Studio Pinaffo seguiva l’intero sviluppo della causa, mediante costante prestazione di supporto tecnico ai legali ed all’azienda nelle varie fasi del contenzioso.

Infine veniva emessa la sentenza, la quale stabiliva che la banca non aveva diritto di ricevere alcun importo dal correntista, poiché il saldo di conto corrente (ricalcolato al netto delle illiceità contestate su interessi e competenze bancarie addebitate), corrispondeva a circa + 338.000 euro a favore dell’azienda.

Infatti venivano accolte dal Tribunale le contestazioni esternate dallo Studio Pinaffo, secondo le quali la banca aveva applicato interessi e competenze illegittime per ingenti importi nel corso del rapporto di conto corrente, nella sua interezza.
Il tribunale, accogliendo la tesi dello Studio Pinaffo, riteneva che il rapporto fosse da ritenersi unitario, seppur apparentemente suddiviso in tre codici diversi.

La vicenda è molto complessa ed il rapporto di conto corrente traeva origine nel lontano 1986.
Uno degli elementi caratteristici della posizione sul conto corrente è dato dal fatto che, dalle analisi tecniche effettuate nel corso della perizia econometrica redatta dallo Studio Pinaffo, emergeva che il conto corrente oggetto di decreto ingiuntivo risultava in realtà la prosecuzione di altri due precedenti rapporti di conto corrente pregressi, dei quali inglobava il debito e gli interessi passivi sin dal 1986.

Questo aspetto tecnico rivestiva notevole importanza ai fini della efficace e strategica difesa dell’azienda, in quanto l’espediente contabile adottato dalla banca (ovvero suddividere in tre numerazioni differenti un unico rapporto di conto corrente), ambiva a cristallizzare le ingenti somme a titolo di interessi e competenze incamerate dall’istituto sin dal lontano 1986.

Questo allo scopo presunto, da parte dell’istituto, di evitare di sottoporre tali interessi e competenze ad accertamento in merito ad eventuali illegittimi addebiti bancari.
La banca sosteneva infatti che i tre rapporti fossero tra loro separati e distinti, nonchè soggetti pressoché interamente a prescrizione.

In realtà, da attenta disamina delle scritture contabili degli estratti conto da parte dello Studio Pinaffo, emergeva come la banca avesse sostanziato più volte il riporto di un saldo contabile passivo di rapporti di conto precedenti, risalenti al 1988 e 1986.

Pertanto nell’opporre il decreto ingiuntivo, lo Studio Pinaffo prestava assistenza tecnica specifica, sostenendo come di fatto il rapporto fosse da ritenersi unitario, ovvero operativo dal 2008 fino al 1986, con continuità di movimentazione e senza che le operazioni potessero ritenersi prescritte.

La sentenza emessa dal Tribunale ha accolto la soluzione di continuità del conto corrente sostenuta dallo Studio Pinaffo circa i tre tronconi di rapporto.
Pertanto il CTU ha provveduto ad esaminare l’intero periodo contabile, sin dal 1986 fino alla data più recente risalente al 2008.

Nella CTU il giudice disponeva di applicare degli accertamenti in tema di prescrizione.
Nel corso della CTU tecnico contabile, la Dott.ssa Tiziana Pinaffo sottoponeva molteplici osservazioni tecniche al CTU ai fini di una corretta gestione dei criteri in tema di prescrizione.
Infatti la prescrizione non può operare se non sussistono determinati requisiti tecnici.

Infine, pur applicando gli accertamenti in tema di prescrizione, dalla CTU tecnico contabile emergeva che solo alcune operazioni risultavano soggette a prescrizione, mentre per la maggior parte dei movimenti, il correntista manteneva il diritto di chiedere la restituzione dell’indebito alla banca.

Dunque l’effettivo saldo di conto corrente ricalcolato nel corso della CTU era pari a + 338.000,00€ circa a favore del correntista.
Infatti sia il CTU che il Tribunale accoglievano le contestazioni sollevate dallo Studio Pinaffo, secondo le quali la banca risultava aver applicato interessi e competenze illegittimi per ingenti importi nel corso del rapporto di conto corrente.

In forza di ciò il Tribunale respingeva il decreto ingiuntivo inerente al conto corrente, invitando le parti ad addivenire ad una transazione bonaria per la restante parte del debito.

 

Riproduzione vietata ® www.studio-pinaffo.it salvo citazione della fonte

SERVE AIUTO?

Chiedi assistenza per il tuo caso ed un preventivo gratuito per fattibilità e costi

Richiedi preventivo
Attenti alle truffe

Negli ultimi anni la consulenza finanziaria alle aziende in stato di difficoltà verso il sistema bancario ha visto emergere una serie di numerosi consulenti improvvisati, sedicenti società di consulenza ed affini