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Cosa accade se non si oppone un decreto ingiuntivo: pignoramento, asta e altro

In pratica non opporre l’ingiunzione di pagamento equivale in termini giuridici ad ammettere – per tacito assenso – la presenza del debito imputato ed altresì la sua misura, senza contestarla in alcuna maniera. Tale condizione, una volta scaduto il termine per l’opposizione senza aver presentato ricorso presso il tribunale, non è più reversibile.
A quel punto il creditore sarà legittimato dal tribunale, senza più alcun ostacolo, a rivalersi sui beni del debitore (ad esempio esecuzione su pignoramento e messa in asta di immobili o beni oggetto di garanzia ipotecaria).
Perciò prima di decidere di non opporre un decreto ingiuntivo o un atto di precetto, occorre svolgere un’accurata riflessione circa le pericolose conseguenze.

Tutte le questioni collegate al credito di cui è preteso  il pagamento – ad esempio la illiceità e contestazione delle clausole contrattuali su cui si basa il diritto vantato dal creditore (esempio contestazione dei contratti bancari), le eventuali inadempienze delle parti, questioni di merito, etc. – possono essere prese in considerazione dal giudice solo in sede di opposizione al decreto, quindi nella causa di opposizione finalizzata ad accertare la fondatezza della somma pretesa dal creditore: causa ordinaria che terminerà con l’emissione di una sentenza.

Pertanto se non si promuove opposizione al decreto ingiuntivo per far valere le proprie ragioni, decorso il termine indicato nel d.i. – decreto ingiuntivo, il giudice competente dichiarerà “esecutivo” il decreto, il quale diventerà a quel punto un titolo per colpire i beni del debitore attraverso ad esempio procedure di pignoramento di immobili e quant’altro.

Talvolta si verificano episodi talmente complessi e gravi da comportare anche più esecuzioni: si pensi ad esempio a quando la vendita del bene all’asta (spesso a prezzi stracciati), non risulta sufficiente a soddisfare le pretese del creditore (le quali comunque nel tempo si aggiornano ed aumentano per l’addebito di ulteriori interessi sul debito scaduto). A quel punto se il debitore detiene ulteriori beni attaccabili, la banca potrebbe proporre un’ulteriore azione legale per rivalersi anche sul restante patrimonio, fino a completo ristoro del credito vantato.

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