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Rischio usura, allarme nelle banche
Sotto accusa il calcolo delle commissioni di massimo scoperto

Rischio usura, allarme nelle banche
Sotto accusa il calcolo delle commissioni di massimo scoperto

tratto da Italia Oggi – Diritto&Fisco. Sabato 18 Febbraio 2006

Bankitatia ha inviato una lettera-richiamo a tutti gli sportelli sul computo degli oneri finanziari

Di Francesco Apicerni Ferri

Rischio usura in banca. A lanciare l'allarme è la Banca d’Italia che ha strigliato gli istituti di credito con una lettera che proprio in questi giorni sta arrivando in tutti i 30 mila sportelli bancari. Si moltiplicano, dunque, le preoccupazioni della Banca d’Italia per gli oneri finanziari consequenziali alle cosiddette “commissioni di massimo scoperto” e cioè agli oneri finanziari posti dalle imprese creditizie, in termini di interessi, a carico della clientela i cui conti finiscono "in rosso”.

Ciò, spiegano i tecnici di via Nazionale, «cagione delle incertezze interpretative scaturite dall'applicazione della legge 108/96, che ha introdotto drastiche innovazioni al regime penale dell'usura. Incertezze, queste, che vanno emergendo, sempre più frequentemente, dalle pronunce degli organi giurisdizionali. non di rado fra loro contrastanti.

Si tratta, dunque, di incertezze derivanti do controversie, instaurate, nella quasi totalità dei casi, come sembra ovvio, dai clienti delle banche, che si considerano lesi dalle pretese remunerative delle banche medesime, ritenute non in linea con i rimedi adottati un decennio fa dal legislatore al fine di porre un argine al dilagare degli interessi usurari.

L’argine evidentemente non sempre ha retto o, forse, più esattamente, ha subito talvolta qualche tracimazione. E ciò proprio a motivo di una non sufficientemente chiara struttura delle norme con cui è stato messo in piedi.

Di qui la crescente rimessione di tali norme al vaglio delle giurisdizioni e le contrastanti interpretazioni che se ne sono avute. Di qui pure i rischi reputazionali per il sistema bancario di cui si preoccupa l’Istituto di vigilanza , che ha cercato di porre un rimedio ai casi di sostanziale usura finora avveratisi e, soprattutto, alla legge giudicata, probabilmente non a torto, malfatta.

A tanfo gli uffici di via Nazionale hanno provveduto con minuziose nuove istruzioni, chiarendo anzitutto che per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e per operazioni di factoring il Tasso effettivo globale (Teg) si ottiene mediante la somma degli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calcolati in percentuale sull'accordato.

Nel calcolo del tasso effettivo globale non rientra la commissione di massimo scoperto. Si tratta di una scelta che l'Istituto di vigilanza reputa coerente con la circostanza che l'entità della commissione di massimo scoperto dipende dalle modalità di utilizzo del credito. La banca si limita a predeterminarne la percentuale che rappresenta il compenso dovuto dal cliente in relazione all'onere che sostiene per far fronte all'eventuale aumento dello scoperto di conto. E l’applicazione delle commissioni che superano l'entità della soglia consentita non determina, di per sé, secondo Bankitalia, l’usurarietà del rapporto, che va desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

Italia Oggi pubblica la lettera della Banca d'Italia n. 1166966 del 2/12/2005 avente a oggetto «Commissione di massimo scoperto»

Com’è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significativo modifiche al regime penale del delitto di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usurarietà degli interessi. Le «soglie d'usura» sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito alle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia o dall’Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del ministro dell'economia.

L'applicazione di condizioni eventualmente usurarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata sulla base del contenuto delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. dell’8 gennaio 2003).

Lo scrupoloso rispetto delle «istruzioni» assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa «soglia» di legge. In tal senso depone il crescente interesse della magistratura, dei consulenti tecnici e degli organi investigativi sulle metodologie adottate nella rilevazione.

La legge sull'usura ha, fin dall’inizio della sua applicazione, posto numerasi problemi interpretativi *1. Ciò ha comportato la sottoposizione al vaglio dall'autorità giudiziaria di un numero crescente di questioni, con maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario: sono elevati, poi, i rischi operativi, connessi a errate applicazioni della disciplina suscettibili di determinare occasionali e modesti superi dei limiti normativi.

Da ultimo, nell'ambito di contatti intercorsi con le autorità inquirenti e dall'esame dei dati trasmessi dai soggetti vigilati nel quadro della «rilevazione», sono emersi dubbi interpretativi in merito all'eventuale impatto sulle condizioni economiche complessivamente applicate alla clientela della commissione al massimo scoperto, come è noto oggetto di specifica rilevazione.

In tale ambito, ferma restando la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi concreti e al fine di agevolare per il future le verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari si riporta, in allegato, uno schema operativo elaborato dalla Banca d’Italia per valutare l'impatto delle applicazioni della commissione di massimo scoperto sulle condizioni complessivamente praticate; detto schema è conforme ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali. Nel pregare codeste direzioni di voler curare le conseguenti comunicazioni alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di rispettiva competenza si inviano distinti saluti.

Commissioni di massimo scoperto

Le «istruzioni per la rilevazione» prevedono (al punto C3) che, per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti di factoring *2, il Tasso effettivo globale (Teg) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri calcolati in percentuale sui! Accordato *3.

In baso al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra Cms) non rientra ne] calcolo del Teg ed è rilevata separatamente: la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è corrente con la circostanza che l’entità della Cms dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi all'intermediario unicamente a predeterminare la somma percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all’eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto *4.

In tale contesto la verifica del rispetto delle «soglie» di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

• il calcolo del tasso in concreto praticato, sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3, e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
• il confronto tra l'ammontare percentuale della Cms praticata e l'entità massima della Cms applicabile (cosiddetta Cms Soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della Cms media pubblicata nelle tabelle.

L’individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della Cms soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della Cms percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti («margine») *5.

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla «Cms» sia inferiore e tate «margine» è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

NOTE

1. Appare sufficiente ricordare la problematica dell'eventuale illiceità dei finanziamenti, già stipulati al momento dell'entrata in vigore dei limiti, regolati a tassi superiori alle soglie di legge, che ha avuto soluzione con l'intervento della legge dì interpretazione autentica n. 24 dal 2001.

2. Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le «istruzioni per la rilevazione», la commissione dì massimo scoperto (cfr. punto 5)

3. La formula è la seguente: Teg = (interessi x 36.500 / numeri debitori) + oneri (oneri x 100/accordato).
Le «istruzioni» specificano il contenuto di ciascun elemento della formula.

4. All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la «commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dall'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso, che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni, viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento».

5. Tale margine è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: interesse = (tasso soglia - (oneri x 100/accordato) x numeri debitori/36.500) quelli effettivamente richiesti.


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