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Mutui e usura. Corte di Cassazione: “Sbaglia il tribunale che nega il cumulo tra interessi mora e corrispettivi”

Gli interessi di mora vanno inclusi nel calcolo del TAEG e se sono usurari l’irregolarità comporta la nullità delle competenze dell’intero contratto di mutuo (o finanziamento in generale).

 

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 23192, del 4 ottobre 2017, con la quale ribadisce  esplicitamente i concetti della normativa antiusura, smentendo alcuni tribunali e corti territoriali che – allineandosi a faziosi orientamenti di Banca d’Italia – negano il cumulo tra interessi moratori e corrispettivi nella valutazione del TAEG all’origine, ovvero nella pattuizione.

Questo comporta, così come già stabilito in precedenza da vari tribunali italiani, che il tasso di mora concorre alla determinazione dei costi di finanziamento e deve essere contenuto entro le soglie della legge 108/96 antiusura.

La legge prevede infatti che la valutazione del costo di finanziamento debba essere complessiva e rapportata all’effettivo capitale prestato: se il tasso globale preteso dal finanziatore eccede il limite imposto dal “tasso soglia”, l’art. 1815 c.c. prevede la nullità degli interessi ed il pagamento del solo capitale.

Attenzione però: non è sufficiente effettuare la somma nominale o semplice del tasso di mora con l’interesse corrispettivo, come attuato grossolanamente da molte perizie errate. Bisogna infatti quantificare l’esatta incidenza matematica del tasso di mora sul TAEG, pattuito in ragione d’anno, così come prevista dal contratto.

La sentenza inizia ad essere nota nel pubblico dei professionisti specializzati, ma la maggior parte delle persone non è a conoscenza della sua esistenza.

In particolare la pronuncia riguarda il rigetto di un ricorso proposto da una banca presso la Corte romana: l’istituto si era visto negare dal Tribunale di Matera l’insinuazione al passivo del proprio credito in un fallimento per la parte attinente gli interessi di mora e corrispettivi, ricevendo ammissione al passivo solamente per la sorte capitale.

La CTU istruita dal Tribunale di Matera aveva infatti accertato la pattuizione di interessi usurari all’origine a causa di pattuizione di interessi di mora eccedenti le soglie.

La Suprema Corte rigettava dunque il ricorso della banca e confermava la decisione del Tribunale di Matera, sottolineando come fossero da ritersi letteralmente “errate” le decisioni assunte dai tribunali che respingano l’inclusione dei tassi di mora nel TAEG, negando incorrettamente il cumulo tra interessi di mora e corrispettivi.

Dice la sentenza: “L’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; […] è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000). Il ricorso [ndr – della banca] è dunque infondato e va rigettato“.

Si osserva poi che la Banca d’Italia dovrebbe essere subordinata alle norme dello Stato (e non viceversa): tuttavia nell’ambito finanziario si contrappongono quotidianamente importanti forze che ambiscono a prevaricare le tutele disposte dalle norme antiusura ed a tutela degli utenti bancari.

La sentenza n. 23192 della Suprema Corte opera dunque a contrasto della diffusa prassi bancaria atta a pretendere tassi di mora esosi, pur intendendo estrometterli astutamente dal calcolo del TAEG, mirando ad eludere la normativa antiusura.

 

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