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Interessi su finanziamenti: tutela dei correntisti

Si aprono sempre più spiragli per i correntisti ed i mutuatari vessati: le numerose battaglie legali avviate e vinte in questi anni stanno conducendo a svelare ai Tribunali – ed ai correntisti stessi – tutti i balzelli tecnici con i quali le banche innalzano artificiosamente (ed illegittimamente) il costo dei finanziamenti a danno dei correntisti, dei mutuatari e della clientela in genere.

Dalla contestazione dell’anatocismo, all’usura, passando attraverso la rideterminazione delle somme in funzione delle remunerazioni nulle, non contrattualmente previste o definite incorrettamente (come ad esempio le valute differite, la commissione di massimo scoperto, o gli interessi stessi), alla mancanza di alcuni requisiti tecnici del contratto, è possibile contestare legalmente il costo del finanziamento.

L’anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi passivi da periodo a periodo, determina un notevole effetto dilatatorio sul tasso di interesse reale. Altresì la commissione di massimo scoperto (cms), le valute differite su assegni, bonifici, effetti di pagamento in genere, le commissioni applicate a vario titolo come spese di chiusura trimestre, di tenuta fido, costi di operazione, etc.
Ad esempio si consideri un trimestre in cui il tasso soglia sia ipoteticamente pari ad 8%. Nel tipico caso di un’ apertura di credito in conto corrente (il cosiddetto “fido”), l’estratto conto trimestrale potrebbe indicare come tasso nominale una percentuale tipo 7%, dunque apparentemente entro i limiti della soglia determinata dalla legge, mentre attuando le opportune verifiche sulle suddette voci di costo, potrebbe emerge invece un tasso effettivo globale (il TEG, così come inteso dalla legge 108/96) notevolmente superiore, potenzialmente anche attorno al 15 o 20%.

Attenti dunque sia ai tassi effettivi applicati ai rapporti di finanziamento, ma anche agli accordi contrattuali stipulati: non sempre sono validi o legittimi.

 


 

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