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Centrale Rischi: danni aziendali e segnalazioni illegittime. Come contestare e tutelare l’azienda

Centrale Rischi: come ottenere la dimostrazione e quantificazione dei danni per segnalazioni illegittime, come verificare e contestare situazioni negative, come difendere la reputazione creditizia (o merito creditizio).

 

Cos’è la CR – Centrale Rischi Banca d’Italia

 

Prima di capire come affrontare la Centrale Rischi e la dimostrazione, quantificazione dei danni da segnalazioni illegittime, necessita comprendere cos’è questa banca dati.

La Centrale Rischi istituita presso la Banca d’Italia (in breve CR), rappresenta un servizio accentrato di raccolta informazioni sui rischi bancari che consente agli istituti di credito di conoscere entità, tipologie e caratteristiche delle eventuali posizioni debitorie che i clienti detengono verso altre banche.
Gli istituti di credito hanno l’obbligo di segnalare alla CR – Centrale Rischi oltre che le posizioni “in sofferenza” dei clienti, anche l’andamento – positivo o negativo – di tutti gli affidamenti di entità superiore ai 30.000 euro (fino al dicembre 2008 la soglia di censimento partiva dai 75.000 euro). Questi dati si sintetizzano in un giudizio, chiamato merito creditizio o reputazione creditizia.
Il servizio di informazioni svolto dalla CR – Centrale Rischi consente alle banche di avere una conoscenza dello stato patrimoniale e capacità economiche dei clienti, al fine di decidere su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi, tuttavia nell’ipotesi di erronea o negativa segnalazione si determina un pregiudizio a danno del segnalato.

 

Sofferenza, sconfino, ritardi: errori o difformità nelle segnalazioni censite in Centrale Rischi

 

Le segnalazioni negative, come ad esempio lo sconfinamento rispetto ai crediti concessi dalla banca, i ritardati pagamenti, gli incagli o la sofferenza bancaria, comportano grave danno aziendale e pregiudizio all’impresa.
Tali situazioni causano sia un deterioramento della reputazione creditizia dell’azienda, che una ridotta o persino annullata possibilità di accedere al mercato del credito.
L’impresa può così vedersi ridurre o revocare gli affidamenti da una o più banche o negare la concessione di nuovi finanziamenti.
Non di rado la banca può commettere errori o difformità nella segnalazione dei dati alla CR – Centrale Rischi, creando così gravi danni aziendali al merito creditizio dell’impresa e dei suoi soci.

 

 

Come dimostrare, quantificare e chiedere i danni per segnalazioni illegittime nella Centrale Rischi

 

I danni aziendali derivanti da errate, difformi o illegittime segnalazioni in CR – Centrale Rischi possono essere di tipo patrimoniale e reputazionale. In entrambi i casi il danno si traduce per l’impresa, o il soggetto segnalato, in termini economici.
Per poter contestare eventuali segnalazioni negative in CR – Centrale Rischi, occorre prima dimostrare e quantificare le circostanze errate e il danno, effettuando una verifica tecnica e capillare sia dei finanziamenti alla base delle segnalazioni, che un esame accurato delle anagrafiche custodite presso la Centrale Rischi stessa.
Una perizia tecnico-bancaria riuscirà ad appurare se i dati censiti siano conformi o illegittimi, dimostrando in maniera oggettiva per tipologia e dimensione per quale ragione le segnalazioni abbiano creato immotivato pregiudizio e danno al merito creditizio.
La regola d’oro, come al solito, è evitare di affrontare il contenzioso “allo sbaraglio”, senza le dovute strategie o peggio in balia dei pressapochismi: non possono mancare una consulenza con analisi specifica della Centrale Rischi, una perizia econometrica scrupolosa e convincente, unitamente all’assistenza di un bravo avvocato.
Diversamente si rischia di perdere la causa sin da principio, vedendosi negare persino la CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio.

 

 

A quanto può ammontare il danno aziendale causato da una segnalazione errata?

 

Il danno aziendale cagionato da illegittime segnalazioni in CR – Centrale Rischi può facilmente attestarsi nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro fino anche a vari milioni di euro, a seconda dei casi e delle loro caratteristiche.
Il danno può ammontare ad importi molto sostanziosi e variabili, da stabilirsi in proporzione ai finanziamenti oggetto di segnalazione, alla tipologia e frequenza dei censimenti ritenuti irregolari, nonché in conseguenza a danni ulteriori subiti dall’impresa (esempio operazioni finanziarie sfumate a causa del merito creditizio deteriorato, ampliamenti aziendali non attuati a causa di assenza di nuovi finanziamenti, etc.).
Inoltre vi sono molte altre importanti variabili da tenere in considerazione, come ad esempio la composizione delle somme segnalate come sconfinanti o in sofferenza dall’istituto, qualora queste risultassero ad esempio illegittime a causa di usura bancaria, interessi illegittimi, anatocismo bancario ed affini.
Una consulenza tecnico-finanziaria sarà in grado di quantificare con precisione e competenza il danno eventualmente reclamabile e tutte le relative motivazioni.

 

 

La giurisprudenza e le sentenze in merito ai danni aziendali da segnalazioni illegittime

 

La materia sta ottenendo sempre maggior attenzione, ed i tribunali di tutta Italia stanno ampliando notevolmente la fascia di interesse su questo tema.
Ad esempio trova sempre più riconoscimento la contestazione per l’immotivata e repentina revoca degli affidamenti da parte della banca o la segnalazione a sconfino o sofferenza solo per rivalsa da parte dell’istituto verso l’azienda che eventualmente contesti degli interessi.
Tra le sentenze più autorevoli appare degna di menzione quella emessa dalla Corte di Cassazione, n. 15609/14, condannante la banca ad un risarcimento di 100.000 euro in favore dell’impresa a causa di una segnalazione illegittima in CR – Centrale Rischi.
La segnalazione per sofferenza era stata ritenuta errata dalla Corte in quanto basata su presupposti incompleti ed arbitrariamente stabiliti dalla banca segnalante, senza tenere in considerazione – così come invece prevede la normativa bancaria – lo stato complessivo del soggetto e le caratteristiche effettive della situazione di finanziamento.

 

 

Quali documenti servono per la dimostrazione e quantificazione dei danni per segnalazioni illegittime

 

Per effettuare le indagini anzitutto occorrono i tabulati delle anagrafiche depositate presso la Centrale Rischi, i quali sono ottenibili attraverso semplice richiesta della propria posizione alla sede più vicina della Banca d’Italia.
In conseguenza alle norme sul segreto bancario la domanda deve essere effettuata direttamente all’ente, esclusivamente dal diretto interessato (dall’impresa stessa o dal suo legale previo mandato).
Oltre alle anagrafiche depositate in Centrale Rischi occorrono anche i documenti per individuare il finanziamento e le sue caratteristiche: ad esempio estratti conto corrente se trattasi di affidamenti in conto corrente, o contratto di mutuo se trattasi di prestito rateale.
Tali documenti saranno poi sottoposti a perizia tecnica per valutare se emergano o meno i presupposti di contestazione.

 


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