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Studio Pinaffo Anatocismo - Capitalizzazione Che cos’è l’anatocismo: come combatterlo e cosa dicono le sentenze

Che cos’è l’anatocismo: come combatterlo e cosa dicono le sentenze

La fattispecie indicata con il termine anatocismo (dal greco tokos, interessi; ana, di nuovo; tokismos, usura), consiste nel fenomeno della capitalizzazione degli interessi, dell’assimilazione della somma da questi rappresentata con quella del capitale e quindi dell’ulteriore successiva produzione di interessi più elevati sul corrispettivo degli interessi stessi: in pratica vengono riscossi interessi su interessi.

A parità di tasso d’interesse corrispettivo nominale, venendo ad aumentare ad ogni scadenza del periodo la somma di denaro sulla quale vengono prodotti e calcolati gli interessi, si verifica un progressivo ed esponenziale aumento della misura degli interessi prodotti, non derivanti però dall’effettivo capitale prestato.

Ai sensi dell'art. 1283 del codice civile, l'anatocismo bancario è illegittimo, e determina un artificioso aumento del costo del denaro, dunque i soggetti che, ad esempio, usufruissero di un’apertura di credito in conto corrente e si vedessero addebitare periodicamente gli interessi passivi, sarebbero vittime di un’indebita capitalizzazione degli interessi.

La stessa cosa potrebbe dirsi per la quota interessi delle rate di mutuo o di finanziamento addebitate passivamente in conto corrente, oppure, ancora, il giroconto degli interessi passivi generati dal conto anticipi addebitati sul conto corrente principale, l’aggravio degli interessi di mora sulle rate di pre-ammortamento (periodo in cui il debitore paga rate composte esclusivamente da quota interessi) di un mutuo, un piano di ammortamento del mutuo calcolato mediante capitalizzazione composta …

Questi sono solo alcuni dei sistemi più diffusi di applicazione dell’anatocismo: la capitalizzazione infatti si può applicare mediante numerosi sistemi e nell’ambito di molteplici fattispecie di finanziamento.

Anche se illegittima, la capitalizzazione degli interessi è stata più o meno tacitamente tollerata  per oltre 50 anni da milioni di correntisti vessati dall’indebitamento bancario: sin dal 1952 infatti, gli istituti di credito, sulla base di un uso “negoziale” o un “uso rilevante”, hanno capitalizzato gli interessi trimestralmente, semestralmente ed annualmente.
Era un po’ come dire … “La capitalizzazione è formalmente illegale, tuttavia poiché la adottano tutte le banche, e solo in pochi protestano, allora nella pratica si può applicare”…

Finalmente dal 1999 in avanti, a seguito di tre importanti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 16/03/1999, n. 2374, Sez. I Civile Cassazione; sentenza del 30/03/1999, n. 3096, Sez. III Civile Cassazione; sentenza dell’ 11/11/1999, n. 12507, sez. I Civile Cassazione) si verificò una radicale inversione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il 4 novembre 2004, la Suprema Corte a sezioni riunite con sentenza n. 21095, condannò definitivamente come illegittimo l’anatocismo trimestrale, ed un orientamento giurisprudenziale sempre più ampio (e fondato), determina l’illegittimità in senso assoluto della capitalizzazione, applicando correttamente la norma dettata dall’art. 1283 del codice civile.


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